La validità dei titoli rumeni secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

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La validità dei titoli rumeni secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

In data 29 dicembre 2022,il Consiglio di Stato in Adunanza plenaria, in un ricorso patrocinato dagli avvocati Paolo Zinzi e Antonio Rosario Bongarzone dello Studio B&Z  si è espresso sulla riconoscibilità nel nostro ordinamento dei titoli di abilitazione e specializzazione conseguiti all’estero, segnatamente in Bulgaria e Romania. Secondo il Supremo organo Amministrativo italiano sarà compito del ministero verificare che i diretti interessati abbiano acquisito all’estero le competenze necessarie a svolgere compiti di insegnamento nel nostro Paese. Trattandosi di percorsi di studio oramai standardizzati e già oggetto di riconoscimento in Italia, non vi possono essere diverse interpretazioni da parte della stessa autorità Italiana.

La necessaria applicazione della direttiva 2005/36/CE

La direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo, n.206/2007, ha imposto ai Paesi membri dell’Unione Europea un meccanismo di riconoscimento dei titoli e delle qualifiche acquisite all’estero, basato sul principio di leale collaborazione nella procedura di riconoscimento.

Nonostante il chiaro contenuto delle varie normative nazionali e comunitarie, il Ministero non riconosceva, in prima battuta, i titoli Rumeni frequentati dopo avere conseguito in Italia la laurea, quale titolo idoneo all’insegnamento. Il ministero aveva respinto le domande di riconoscimento, sul presupposto che il relativo titolo non avrebbe consentito l’insegnamento in Romania.

Come chiaramente indicato negli atti difensivi predisposti dallo studio Bongarzone-Zinzi, la circostanza era destituita di fondamento ed è stata fornita la prova documentale della erroneità delle affermazioni del Ministero italiano.

Il principio di diritto enunciato dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, deve ritenersi necessaria una verifica in concreto delle competenze professionali comunque acquisite nel Paese d’origine dal richiedente il riconoscimento e della loro idoneità all’accesso alla ‘professione regolamentata’ in quello di destinazione. Ha dunque enunciato il seguente principio di diritto: “spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE”.